Sentenza n. 289 del 15 dicembre 1870 Nella causa di Cordola Giovan Domenico contro Micol Bartolomeo

Collezione delle sentenze della Corte di Cassazione del Regno

Sentenza n. 289 del 15 dicembre 1870 – Nella causa di Cordola Giovan Domenica (Avv. Isnardi) contro Micol Bartolomeo (non comparso). Per mandato 26 aprile 1865 Giovan Domenico Cordola costituiva suo procuratore il causidico Maurizio Sardi in tutte le cause mosse o da muoversi da esso o contro di esso costituente nanti le Autorità giudiziarie di Pinerolo.

Dopo di ciò, con decreto 16 giugno 1865 il Cordola venne ammesso al beneficio della gratuita clientela; 1. per convenire in giudizio Filippo Micol al pagamento di L. 2000 e interessi, sotto deduzione di L. 100; 2. per chiedere sequestro a mani di Bartolomeo Micol di quanto andasse costui debitore verso Filippo Micol suo fratello. Gli venne assegnato a tal uopo in difensore il procuratore Maurizio Sardi.

Col ministero di questo procuratore, e sussidiato dal beneficio del patrocinio gratuito ottenuto col decreto anzidetto, il Cordola ottenne decreto d’inibizione al Bartolomeo Micol di pagare al Filippo la somma di L. 500 e accessori, che si dicevano a questi dovute; sentenza del Tribunale di Pinerolo che confermò il decreto d’inibizione, a sentenza del Tribunale medesimo che condannò in contumacia il Filippo Micol al pagamento di L. 2000 e interessi dal 31 dicembre 1857,sotto deduzione di L. 100 imputabili sugli interessi; Cordola procedette al pignoramento a mani di terzo, citando nanti il giudice di Perrero il Bartolomeo Micol a dichiarare ciò ch’egli dovesse al Filippo, ed il Filippo ad assistere alla dichiarazione (art. 761, n. 6, del Codice di procedura civile del 1859); provocò sentenza di quel giudice 12 ottobre 1865, colla quale, in contumacia del Bartolomeo e del Filippo Micol, venne il Bartolomeo dichiarato debitore puro e semplice, e condannato a pagargli L. 500; sostenne il giudizio in opposizione del Bartolomeo Micol alla suddetta sentenze, sulla quale opposizione intervenne altra sentenza del Pretore di Perrero 31 luglio 1866. che dichiarò di niun effetto quella del 12 ottobre 1865, ed assolvette l’opponente; si provvide in appello dalla sentenza 31 luglio 1866, nanti il Tribunale di Pinerolo; quel Tribunale con sentenza 26 settembre 1866 pose in fatto, non avere il Cordola ottenuto ammissione al gratuito patrocinio per muovere il giudizio d’appello, e considerò che per conseguenza non potesse egli essere legalmente rappresentato del procuratore Sardi assegnatogli in difensore per altro giudizio e fossero nulli gli atti d’appello, ciò posto dichiarò il Cordola non appellante.

Contro la Sentenza 26 settembre 1866,ricorre il Cordola in cassazione:

1. Per erronea applicazione dell’art. 19 del Reale Decreto 6 dicembre 1865 sull‘ammissione al gratuito patrocinio n. 2637, e per violazione degli art. 18, 156, 158, 159, 489, del Cod. proc. civ., inquantochè il Tribunale ha creduto che non essendo esso ricorrente ammesso a godere della gratuita clientela, e non essendogli assegnato difensore nel giudizio d’appello, non potesse esservi legalmente rappresentato da quel procuratore che gli si era assegnato quando era ammesso al patrocinio gratuito in prima istanza; .

2. Per violazione dell’art. 21 del suddetto R. Decreto 6 dicembre 1865, degli art. 33 della legge sul bollo 21 aprile 1862; 50 e seguenti della legge sul registro della stessa data; e 56 del Cod. di proc. vigente, che corrisponde all’art. 1158 del Cod. proc. civ. del 1859.

La Corte di cassazione, sentite, ecc. (conclusioni Joannini S. P. G. favorevoli).

Viste le disposizioni di legge dal ricorrente invocate, e specialmente gli art. 19 e 21 del Regio Decreto del 6 dicembre 1865 sull’ammissione al gratuito patrocinio art. 26, 27, 56, 48, 156, 158 e 489 del Cod. di procedura civile;

Attesochè l’ammissione al gratuito patrocinio non ha altro effetto che di esimere la parte che vi è ammessa dal sostenere, durante il giudizio, le spese della lite;

Che l’uso della carta libera per gli atti pei quali la legge esige l’uso della carta bollata, e il difetto di pagamento di una tassa di registro, assoggettano bensì il contraente ad una pena pecuniaria, ma non importano la nullità degli atti;

Che nei giudizi è necessaria la presenza del procuratore, il solo mandato della parte non dà l’assegnazione del difensore fatta dall’autorità che ammette al beneficio della clientela gratuita , rende legittima la rappresentanza;

Attesochè il Cordola nel giudizio d’appello nanti il Tribunale di Pinerolo era rappresentato dal procuratore Sardi in virtù di mandato 26 aprile 1865;

Che sebbene, abbia egli senza la nuova ammissione voluta dalla linea dell’art. 21 del R. Decreto 6 dicembre 1865 goduto dal beneficio della gratuita clientela, ciò non toglieva, per le succennate ragioni , che egli fosse legalmente rappresentato, e che gli atti d’appello fossero validi;

Che pertanto il Tribunale di Pinerolo dichiarando, per difetto di legittima rappresentanza e per nullità di atti, deserto l’appello dava all’art. 19 del R. Decreto anzidetto un significato ed un effetto che legalmente non ha, pronunziava una nullità non pronunciata dalla legge e violava gli art. 48, 56, 156, 159, 489, del Cod. di procedura civile.

Per queste considerazioni, cassa, ecc. ecc.

Torino 15 dicembre 1870

D’AGLIANO f. f. di P. – MERELLO rel.

 

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